Gli ecobonus infissi sono un’opzione interessante per coloro che vogliono migliorare l’efficienza energetica della propria casa. Nel 2023, continuano opportunità per usufruire degli ecobonus per l’acquisto e l’installazione di infissi ad alta efficienza energetica.
In particolare, sarà possibile usufruire di una detrazione fiscale del 50% per la sostituzione di finestre e porte-finestre con prodotti ad alta efficienza energetica.
Per poter usufruire dell’ecobonus infissi, è necessario rispettare determinati requisiti tecnici. Le finestre e le porte-finestre devono essere dotate di vetri con un elevato coefficiente di trasmittanza termica, ovvero un valore U inferiore a 1,5 W/m²K. Inoltre, gli infissi devono essere installati da professionisti qualificati e certificati.
ario, con le aliquote dal 50 al 65%. L’agevolazione si può ottenere anche tramite i lavori di ristrutturazione con una detrazione fiscale del 50%. Se la sostituzione degli infissi è collegata ad interventi volti al recupero di almeno due classi energetiche, è possibile sfruttare le agevolazioni previste per il Superbonus. Tuttavia, con il decreto Cessioni è stato interrotto il meccanismo della cessione dei crediti edilizi e sono anche variate le percentuali di credito di imposta riconosciute.
Infissi E Ecobonus: Detrazione Fiscale Al 50%
Anche per il 2023 è possibile beneficiare della detrazione fiscale dell’Ecobonus solo se la sostituzione o la modifica (ma non la nuova installazione) degli infissi apporterà un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile in termini di efficienza termica. Rientrano nella lista degli elementi la cui sostituzione dà diritto all’erogazione del Bonus, finestre, porte finestre o porte di ingresso, persiane, tende da sole (solo se orientate a nord), avvolgibili, tapparelle. Il termine per l’ecobonus è il 31 dicembre 2024.
Inoltre, per poter beneficiare della detrazione del 50% prevista dall’Ecobonus occorre che, le parti rimpiazzate delimitino un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e che garantiscano un valore di conduttività termica minore o uguale al limite stabilito per le fasce climatiche delle differenti zone (il costo massimo detraibile dei serramenti al m2 varia da 550 euro nelle zone A, B e C a 750 euro dalla D alla F).
La sostituzione consente di avere accesso all’ecobonus beneficiando di una detrazione fiscale del 50%. Il limite di spesa per l’intervento di sostituzione delle finestre di casa è fissato a 60.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Entro 90 giorni dalla fine degli interventi di restauro si dovrà trasmettere la “scheda descrittiva dell’intervento” all’ENEA, tramite il sito detrazionifiscali.enea.it
Possono beneficiare della detrazione fiscale al 50% tutti i contribuenti che:
- Sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- Possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Il Limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare.
Per Quali Edifici Si Può Beneficiare?
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Requisiti Richiesti
- L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
- Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
- Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese Ammissibili
- per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;
e comprendono:
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- prestazioni professionali (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori).
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