Risparmia il 75% su Infissi, Serramenti e Porte con il Bonus Barriere Architettoniche
Ampliamento porte interne o rifacimento finestre, per consentire una migliore manovrabilità, rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della detrazione.
Agevolazione che si può utilizzare non solo per l’installazione di ascensori ma a tutto tondo, ad esempio per ristrutturare il bagno o rifare gli infissi e le porte interne, a patto che l’intervento risulti a norma, ossia effettuato nel rispetto del D.M. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBE 2025
L’articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio 2022, ha introdotto la nuova agevolazione che si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50% – per gli stessi interventi. Per la detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, è ammesso un ammontare di spese non superiore a:
50 mila euro / 40 mila euro/ 30 mila euro ( in base al numero di unità immobiliari)
L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato (da ultimo, con la circolare n. 7/2021) che la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.
Per quel che riguarda le porte, in dettaglio il punto 8.1.1 del D.M. stabilisce che la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Per le finestre invece il punto 8.1.3 stabilisce che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130: consigliata 115 cm. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.
Per quel che riguarda la fattura, anche se gli infissi rientrano tra i beni significativi, l’intero appalto prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 4%. Le indicazioni delle entrate nella consulenza giuridica 18/2019, nella quale è stato precisato che nel caso di appalto di opere finalizzate al superamento/eliminazione di barriere architettoniche occorre far riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Inoltre, come già chiarito nella risoluzione 70/2012 l’aliquota IVA del 4% “è un’agevolazione oggettiva” senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap. Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione dei beni, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.
Riepilogo delle regole
Contribuenti | Tutti |
Tipologia contratto d’appalto | Appalto per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche |
Pagamento | Bonifico dedicato ex art. 16-bis legge 917/1986 |
Aliquota detrazione | 75% |
Durata | 5 anni |
Sconto o cessione | Si |
Aliquota IVA | 4% |
Beni significativi | No |
Requisiti tecnici | Punti 8.1.1 e 8.1.3 D.M. 236/1989 |
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